Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 gen 1987
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli del regolamento (CEE) n. 620/86 si applicano ai contingenti di cui all' del presente regolamento e al regolamento (CEE) n. 165/87 del Consiglio (4). Tuttavia, il secondo comma dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 620/86 è soppresso.
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