Art. 4
In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successsivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER
(1)GU n. C 294 del 20. 11. 1986, pag. 6.
(2)Parere reso il 12. dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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