Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 gen 1987
Gli organismi d'intervento mettono a disposizione degli enti caritativi e di beneficienza riconosciuti dallo Stato membro sul cui territorio essi hanno sede un quantitativo di burro destinato ad essere distribuito gratuitamente ai più indigenti in tale Stato membro. Il burro di cui al precedente comma è stato oggetto delle misure previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3) ed è stato immagazzinato dopo il 1o gennaio 1986.
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