Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 gen 1987
Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione (7) sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti: - marco tedesco: 0,972 - fiorino olandese: 0,972 - dracma greca: 1,438 - lira sterlina: 1,317 - scudo portoghese: 1,163 - peseta spagnola: 1,093 - franco francese: 1,095 - sterlina irlandese: 1,105 - corona danese: 1,035 - lira italiana: 1,059
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