Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 gen 1987
1. A datare dal 19 gennaio 1987, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato. 2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.
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