Art. 2
In vigore dal 14 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.
(3) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 73 del 14. 3. 1985, pag. 18.
Storico versioni
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