Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10. (3) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 73 del 14. 3. 1985, pag. 18.
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