Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

In vigore dal 9 gen 1987
1) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. I termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii) del regolamento (CEE) n. 355/79 figurano sull'etichetta dei preimballaggi in caratteri dello stesso tipo dell'altezza minima, per quanto riguarda le lettere più piccole, di: - 3 mm, se il volume nominale del recipiente è inferiore a 20 cl; - 4 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl; - 6 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl ». 2) All'articolo 2, paragrafo 3: a) al primo comma è aggiunto il testo seguente: « g) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. greci: - "apó dialechtoýs ampelónes", "grand cru", - "epilogí í epilegménos", "réserve", - "eidikí epilogí í eidiká epilegménos", "grande réserve"; b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) figurano in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata ». 3) All'articolo 5, paragrafo 1, quinto trattino sono aggiunti i termini seguenti: « Vílla, Ktíma, Archontikó ». 4) L'articolo 8 è modificato come segue: a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: « 1. La gradazione alcolometrica effettiva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 355/79, è indicata in unità o mezza unità di percentuale vol. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (1), la gradazione alcolometrica effettiva indicata non può essere né superiore né inferiore di oltre lo 0,5 % vol alla gradazione determinata dall'analisi. Tuttavia, in sede di controllo dei v.q.p.r.d. conservati in bottiglia per oltre tre anni, i servizi competenti possono ammettere un'estensione della tolleranza dello 0,3 % vol. La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dalle indicazioni « gradazione alcolometrica effettiva » o « alcole effettivo » oppure dall'abbreviazione « alc. ». Essa è indicata sull'etichetta in caratteri dell'altezza di almeno 3 mm. 2. Oltre alla gradazione alcolometrica effettiva, il dato analitico che può essere indicato sull'etichetta dei vini e dei mosti di uve di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 355/79, è espresso in tenore di zuccheri residui determinato mediante analisi. Esso deve essere espresso in grammi per litro. Tuttavia, per la designazione dei prodotti imbottigliati sul loro territorio, gli Stati membri possono ammettere che il tenore di zuccheri residui sia completato o sostituito dall'indicazione della gradazione alcolometrica potenziale, completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva, con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale, preceduta dal simbolo « + » è seguita dal simbolo « % vol ». Esso viene indicato per unità o decimo di unità di percentuale vol. La gradazione alcolometrica potenziale indicata non può superare la gradazione determinata mediante l'analisi, mentre può essere inferiore dello 0,2 % vol al massimo alla gradazione determinata mediante l'analisi. (1) GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1 ». b) Il paragrafo 3 è soppresso. c) Al paragrafo 4, lettera a), la data del « 31 agosto 1986 » è sostituita dalla data del « 31 agosto 1991 ». 5) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1988, i vini importati dagli Stati Uniti d'America e ottenuti da uve raccolte nel "Madera County" possono essere designati col nome di questa unità geografica. In questo periodo tali termini devono inoltre essere accompagnati dal termine "California" ». 6) L'articolo 13 è modificato come segue: a) Al paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il seguente testo: « iv) per tutti i vini da tavola, dai termini seguenti: - "frésko krasí", "vino giovane", - "néo krasí", "vino nuovo" ». b) Al paragrafo 1 è aggiunto, dopo la lettera e), il testo seguente: « f) la designazione di un vino da tavola lussemburghese può essere completata dalla dicitura "blanc de blancs" ». c) Al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini « Badisch Rotgold » sono inseriti i termini seguenti: « - "Moseltaler", - "Riesling-Hochgewaechs" ». d) Al paragrafo 3, lettera c), dopo il termine « vivace » è aggiunto il testo seguente: « - "vino novello", - "vin nouveau", - "dunkel" ». I termini « Kretzer » e « Dunkel » possono essere utilizzati solo per alcuni v.q.p.r.d. originari della provincia di Bolzano. Il termine « vin nouveau » può essere utilizzato soltanto per i v.q.p.r.d. originari della Valle d'Aosta. e) Al paragrafo 3 sono inserite, dopo la lettera e), le lettere seguenti: « f) per i vini lussemburghesi - "blanc de blancs"; g) per i vini greci: - "lefkós apó lefkás stafylás", "blanc de blancs" ». f) È inserito il paragrafo 3 bis seguente: « 3 bis. I termini "blamc de blancs" di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e al paragrafo 3, lettere b) e f), i termini " lefkós apó lefkás stafylás", "blanc de blancs" di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), i termini "bianco da uve bianche" di cui al paragrafo 1, lettera c), e i termini "blanco de uva blanca" di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 3, lettera d), possono essere usati solo per la designazione di vini prodotti esclusivamente a partire da uve di varietà di vini classificate come varietà di uve bianche ». g) Il testo del secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « Il disposto del primo comma non si applica per l'indicazione dei termini "Hock", "Claret" e "Moseltaler" ». 7) All'articolo 16, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) i termini: - "vino di colle" e "vino di collina", quando sono utilizzati nella designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiani in conformità delle disposizioni italiane concernenti la loro utilizzazione; - "Bergwein" per i vini importati originari dell'Austria, purché siano rispettate le disposizioni austriache in ordine all'utilizzazione di tale indicazione ». 8) All'articolo 22, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il testo seguente: « I preimballaggi sui quali sono direttamente stampate indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 355/79 e del presente regolamento, a seguito di una modifica dei medesimi, possono essere utilizzati per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica ». 9) All'allegato I, punto 2 (Austria) a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: « - "Qualitaetswein mit staatlicher Pruefnummer"; b) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente: « - "Qualitaetswein besonderer Reife und Lesearte" o "Praedikaswein" »; c) i termini « Weinguetesiegel OEsterreich » sono soppressi. 10) All'allegato I, il punto 14 « Bulgaria » è completato dal testo seguente: « - (Riserva) ». 11) Nell'allegato II, il testo del capitolo V Austria è sostituito dal seguente: « V. AUSTRIA 1. I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola e/o della sottoregione viticola di cui sono originari (1): 1.1. Regione viticola Bungenland: sottoregioni viticole: - Neusiedlersee - Neusiedlersee-Huegelland - Mittelburgenland - Suedburgenland 1.2. Regione viticola Niederoesterreich: sottoregioni viticole: - Donauland-Carnuntum - Kamptal-Donauland - Thermenregion - Wachau - Weinviertel 1.3. Regione viticola Steiermark: sottoregioni viticole: - Sued-Oststeiermark - Suedsteiermark - Weststeiermark 1.4. Regione viticola Wien. 2. Precisazioni concernenti il tipo di un vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte in Austria: - "Heuriger" quando il vino così designato è messo in circolazione al più tardi il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raccolto, che deve essere indicato sull'etichetta; - "Schilcher" quando il vino così designato è stato ottenuto nella regione Setiermark ed esclusivamente con uve della varietà "Blauer Wildbacher" ». (1) I termini "regione viticola" e "sottoregione viticola" corrispondono ai termini "Weinbauregion" e "Weinbaugebiet" utilizzati in Austria ». 12) Nell'allegato II, capitolo VIII « Stati Uniti d'America »: a) sono soppresse le parole « Madera County » che figurano nella sezione A al punto 4 California; b) la sezione B è sostituita dal testo seguente: « B. I vini recanti l'indicazione di uno dei nomi seguenti dello Stato e/o della regione viticola (viticultural area) di cui sono originari: 1. Arizona 1.1. Regione viticola: Sonoita 2. Arkansas 2.1. Regioni viticole: - Altus - Arkansas Mountain - Ozark Mountain 3. California 3.1. Regioni viticole: - Alexander Valley - Anderson Valley - Arroyo Seco - Carmel Valley - Carneros - Central Coast - Central Coast Counties - Chalk Hill - Chalone (1) - Cienega Valley - Clarksburg - Clear Lake - Cole Ranch - Dry Creek - Dry Creek Region - Dry Creek Valley - Edna Valley - El Dorado - Fiddletown - Guenoc Valley - Hopland - Howell Mountain - Knights Valley - Lime Kiln Valley - Liverpore Valley - Lodi (1) - Los Carneros - Merritt Island - Monterey - Mt. Veeder District - Napa Valley - Napa-Sonoma-Mendocino - North Coast - North Coast Counties - Northern Sonoma - North Yuba - Pacheco Pass - Paicines - Paso Robles - Pinnacles - Pope Valley - Potter Valley - Redwood Valley - Russian River Valley - Sanel Valley - San Pasqual Valley - Santa Clara Valley - Santa Cruz Mountains - Santa Maria Valley - Santa Ynez - Santa Ynez Valley - Saratoga - Shenandoah Valley (1) - Sierra Foothills - Solano County Green Valley - Solvang - Sonoma County Green Valley - Sonoma Mountain - Sonoma Valley - South Coast - Suisun Valley - Temecula - Templeton - Willow Creek - Yountville - York Mountain 4. Connecticut 4.1. Southeastern New England 5. Indiana 5.1. Regione viticola: Ohio River Valley 6. Kentucky 6.1. Regione viticola: Ohio River Valley 7. Louisiana 7.1. Regione viticola: Mississippi Delta 8. Maryland 8.1. Regioni viticole: - Catoctin - Cumberland Valley - Linganore 9. Massachusetts 9.1. Regioni viticole: - Martha's Vineyard - Southeastern New England 10. Michigan 10.1. Regioni viticole: - Fennville - Lake Michigan Shore - Leelanau Peninsula 11. Mississippi 11.1. Regione viticola: Mississippi Delta 12. Missouri 12.1. Regioni viticole: - Augusta - Hermann (1) - Ozark Mountain 13. New Jersey 13.1. Regione viticola: Central Delaware Valley 14. New Mexico 14.1. Regioni viticole: - Mesilla Valley - Mimbres Valley 15. New York 15.1. Regioni viticole: - Finger Lakes - The Hamptous, Long Island - Hudson River Region - Lake Erie - Lake Erie Islands - North Fork of Long Island 16. Ohio 16.1. Regioni viticole: - Grand River Valley - Isle of St. George - Loramie Creek - Ohio River Valley 17. Oklahoma 17.1. Regione viticola: Ozark Mountain 18. Oregon 18.1. Regioni viticole: - Columbia Valley - Umpqua Valley - Walla Walla Valley - Willamette Valley 19. Pennsylvania 19.1. Regioni viticole: - Central Delaware Valley - Cumberland Valley - Lake Erie - Lancaster Valley 20. Rhode Island 20.1. Regione viticola: Southeastern New England 21. Tennessee 21.1. Regione viticola: Mississippi Delta 22. Texas 22.1. Regioni viticole: - Bell Mountain - Mesilla Valley 23. Virginia 23.1. Regioni viticole: - Monticello - North Fork of Roanoke - Rocky Knob - Shenandoah Valley 24. Washington 24.1. Regioni viticole: - Columbia Valley - Walla Walla Valley - Yakima Valley 25. West Virginia 25.1. Regioni viticole: - Kanawha River Walley - Ohio River Valley - Shenandoah Valley. (1) L'indicazione di questa regione viticola è ammessa solo se sulla stessa etichetta figura l'indicazione dello Stato cui la regione appartiene. 13) All'allegato III, capitolo I « Germania »: - al termine « Samtrot », che figura nella colonna centrale, è aggiunto un riferimento alla nota « (1) »; - il termine « Clevener Fruehburgunder (1) », che figura nella colonna centrale, è sostituito dal termine « Clevner (1) », - è soppresso il termine « Raifrench », che figura nella colonna centrale, quale sinonimo della varietà « Roter Elbling » e « Weisser Elbling ». 14) All'allegato III, capitolo IV « Italia »: - la nota (2) riferentesi al nome di varietà « Brunello » è sostituita dal testo seguente: « (2) Ammesso soltanto per il comune di Montalcino nella provincia di Siena »; - nella colonna di destra è aggiunto il termine « Malvasie (3) » come sinonimo della varietà « Pinot grigio », accompagnato dalla seguente nota: « (3) Ammesso soltanto per la Valle d'Aosta ». 15) All'allegato IV: a) i nomi di varietà « Taminga » e « Merbein Seedless » sono aggiunti al capitolo III « Australia », colonna sinistra; b) il nome di varietà « Emerald Riesling » è soppresso nei capitoli III « Australia », VI « Stati Uniti d'America » e VIII « Israele »; c) il testo del capitolo IV « Austria » è sostituito dal seguente: 1.2 // // // « Nomi delle varietà ammessi nella Comunità // Sinonimi ammessi // // // IV. AUSTRIA // // Bouviertraube // // Blauburger // // Blauer Burgunder // Blauer Spaetburgunder, Blaufurgunder, Spaetburgunder // Blauer Portugieser // Pinot noir // Blauer Wildbacher // // Blauer Zweigelt // Rotburger // Blaufraenkisch // // Cabernet franc // // Cabernet Sauvignon // Cabernet // Chardonnay // // Fruehroter Veltliner // // Furmint // // Gruener Veltliner // // Gewuerztraminer // // Goldburger // // Gruener Sylvaner // // Roter Sylvaner // Sylvaner // Gruener Veltliner // // Jubilaeumsrebe // // Merlot // // Mueller-Thurgau // // Muskat-Ottonel // // Muskat-Sylvaner // Weisser Sauvignon, Sauvignon blanc // Neuburger // // Roter Muskateller // // Gelber Muskateller // Muskateller // Roter Traminer // // Roter Veltliner // // Rotgipfler // // Rulaender // Grauer Burgunder, Pinot gris // St. Laurent // // Scheurebe // Saemling 88 // Trollinger // // Weisser Burgunder // Pinot blanc // Weisser Riesling // Riesling, Rheinriesling // Welschriesling // // Zierfandler // Spaetrot" // // d) il nome di varietà « Gray Riesling » è soppresso nel capitolo VI « Stati Uniti d'America »; e) i nomi di varietà « Bànàti Rizling », « Riesling de Banat » e « Banatski Rizling » sono soppressi nei capitoli VII « Ungheria », X « Romania » e XIII « Iugoslavia ». La denominazione « Bànàti Rizling » è sostituita da « Creatà » nel capitolo VII « Ungheria ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1987. Tuttavia, l', punto 1, è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987, e l', punto 4, lettera a) dal 1o aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8. (7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:63:oj#art-1