Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente % vol // // // // (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 44. (3) GU n. L 324 del 19. 11. 1986,
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