Art. 3
In vigore dal 7 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente % vol // // // //
(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 44. (3) GU n. L 324 del 19. 11. 1986,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:33:oj#art-3