Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 gen 1987
Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2382/86 modificato, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti: - marco tedesco: 0,972, - fiorino olandese: 0,972, - dracma greca: 1,401, - lira sterlina: 1,282, - scudo portoghese: 1,112, - peseta spagnola: 1,065, - franco francese: 1,063, - sterlina irlandese: 1,073.
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