Art. 2
In vigore dal 30 dic 1986
Un peschereccio compreso nell'elenco di cui all' può essere sostituito da un altro peschereccio alle seguenti condizioni:
- la potenza del motore non è stata ridotta,
- la potenza del motore non è superiore a 221 kW,
- la sua lunghezza fuori tutto non supera 24 metri,
- è conforme alle norme tecniche fissate all', paragrafo 2, secondo trattino.
Storico versioni
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