Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 dic 1986
Un peschereccio compreso nell'elenco di cui all' può essere sostituito da un altro peschereccio alle seguenti condizioni: - la potenza del motore non è stata ridotta, - la potenza del motore non è superiore a 221 kW, - la sua lunghezza fuori tutto non supera 24 metri, - è conforme alle norme tecniche fissate all', paragrafo 2, secondo trattino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:55:oj#art-2