Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 dic 1986
L'ammissione della vodka delle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande spiritose è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.
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