Art. 6

Art. 6

In vigore dal 23 dic 1986
Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, figuranti con le loro diverse denominazioni nell'allegato: a) le domande di titolo e i titoli stessi recano: - nella casella 7 una o più delle designazioni riportate nell'allegato; - nella casella 8 il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto dal termine « ex ». Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati; b) si applica il disposto dell', paragrafo 1, e degli .
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