Art. 5
In vigore dal 23 dic 1986
1. La domanda di titolo di importazione e il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto considerato è originario.
Il titolo fa obbligo ad importare da tale paese.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine nella casealla 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0.
TITOLO II
Regime di importazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana
Storico versioni
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