Art. 7
In vigore dal 23 dic 1986
1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:
- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all', paragrafo 2.
4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all', paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.
Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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