Art. 11

Art. 11

In vigore dal 23 dic 1986
Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento. L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all', paragrafo 3. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'.
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