Art. 10

Art. 10

In vigore dal 23 dic 1986
Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni. Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.
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