Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai quantitativi di burro aggiudicati o venduti a decorrere dal 12 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29. (4) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 99.
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