Art. 6
Il titolo MCS istituito in virtù dell'articolo 1 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, è valido:
In vigore dal 23 dic 1986
a) 60 giorni per i bovini vivi;
b) 60 giorni per le carni bovine, fresche o refrigerate;
c) 45 giorni per le carni bovine congelate e le frattaglie della specie bovina,
a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/86.
Storico versioni
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