Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
1. La riduzione dei dazi doganali da parte delle Comunità, prevista all', è subordinata all'osservanza, da parte della Turchia, delle normali condizioni di concorrenza precisate negli articoli da 43 a 47 del protocollo aggiuntivo ; in caso di pratiche di dumping, di aiuti o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti, constatati per un determinato prodotto, la Comunità può ristabilire, fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli, il dazio pieno all'importazione nel suo territorio del prodotto medesimo, fino alla scomparsa delle pratiche di dumping, degli aiuti o delle altre misure. 2. Per l'attuazione del paragrafo 1, la procedura applicabile è quella prevista nel regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e all'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia(4), fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui al detto paragrafo. 3. In caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario risultante dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni dei prodotti originari della Turchia soggetti alla soppressione dei dazi doganali, si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione, fatta salva l'applicazione, in caso d'urgenza, delle misure contemplate dalla normativa comunitaria.
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