Art. 1
Con effetto dal 1o luglio 1986:
In vigore dal 22 dic 1986
a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:
- presidente: 47 190 FB,
- vicepresidente: 30 325 FB,
- commissario: 20 220 FB;
b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:
- presidente: 47 190 FB,
- giudice o avvocato generale: 20 220 FB,
- cancelliere: 18 440 FB;
c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 975 FB.
Storico versioni
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