Art. 1 · Con effetto dal 1o luglio 1986:

Art. 1

Con effetto dal 1o luglio 1986:

In vigore dal 22 dic 1986
a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: - presidente: 47 190 FB, - vicepresidente: 30 325 FB, - commissario: 20 220 FB; b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: - presidente: 47 190 FB, - giudice o avvocato generale: 20 220 FB, - cancelliere: 18 440 FB; c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 975 FB.
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