Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. L 279 dell'1. 10. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 313 del 31. 10. 1981, pag. 1.
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