Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i contingenti per l'anno 1987 che, ai sensi dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare alle importazioni di prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
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