Art. 9 · Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

Art. 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

In vigore dal 22 dic 1986
1. La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni, non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo di cui all', paragra- fo 1. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente. 2. La Commissione informa le parti notoriamente interessate e da notizia della conclusione con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che riporta le sue conclusioni essenziali nonché un riassunto dei motivi di tali conclusioni.
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