Art. 8 · Effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato

Art. 8

Effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato

In vigore dal 22 dic 1986
1. È vietato l'abuso di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato, senza che a tal fine sia richiesta una precedente decisione. 2. Qualora la Commissione, sia per iniziativa propria, sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendichino un interesse legittimo, ritenga che in qualsiasi caso particolare il comportamento delle conferenze esonerate ai sensi dell' abbia nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato, può ritirare il beneficio dell'esenzione e adottare, conformemente all', tutte le misure adeguate allo scopo di porre fine alle violazioni dell'articolo 86. 3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere alla conferenza in questione raccomandazioni per porre fine alla violazione.
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