Art. 7 · Controllo degli accordi che beneficiano dell'esenzione

Art. 7

Controllo degli accordi che beneficiano dell'esenzione

In vigore dal 22 dic 1986
1. Violazione di un obbligo Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo ricollegato all'esenzione prevista dall', ai sensi dell', la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dalla sezione II: - formulare raccomandazioni agli interessati; - adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, ovvero, pur revocando l'esenzione per categoria di cui beneficiano, concede loro un'esenzione individuale, conformemente all', paragrafo 4, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria. 2. Effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 a) Quando, a causa delle circostanze particolari sottoindicate, determinati accordi, decisioni e pratiche concordate che beneficiano dell'esenzione prevista dagli producono nondimeno effetti che sono incompatibili con le condizioni stabilite dall'arti- colo 85, paragrafo 3, del trattato, la Commissione adotta, su denuncia o d'ufficio, alle condizioni previste dalla sezione II, i provvedimenti descritti alla lettera c) seguente. La severità delle misure deve essere proporzionale alla gravità della situazione. b) Le circostanze particolari derivano, tra l'altro, da: iii) atti di una conferenza o modifiche delle condizioni del mercato in un dato traffico che determinano l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale quali le pratiche restrittive che precludono il traffico alla concorrenza, oppure iii) atti di una conferenza che possono impedire il progresso tecnico o economico ovvero la partecipazione degli utenti ai benefici che ne risultano, iii) atti di paesi terzi che: - intralciano l'attività delle compagnie non conferenziate (outsiders) su un dato traffico, - impongono alle compagnie conferenziate tariffe abusive, o - impongono modalità che impediscono in qualsiasi altro modo il progresso tecnico o economico (ripartizione del carico, restrizioni quanto ai tipi di navi). c) IIi) Se la concorrenza effettiva o potenziale manca o rischia di essere eliminata a seguito dell'azione di un paese terzo, la Commissione, al fine di rimediare alla situazione, procede a consultazioni con le competenti autorità del paese terzo interessato, facendole seguire se necessario da negoziati in base a direttive fissate dal Consiglio. Se, però, le circostanze particolari determinano la mancanza o l'eliminazione della concorrenza effettiva o potenziale contrariamente all'arti- colo 85, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione revoca il beneficio dell'esenzione di gruppo e contemporaneamente può decidere a quali condizioni e oneri supplementari può essere accordata un'esenzione individuale al relativo accordo di conferenza allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza. Iii) Se le circostanze particolari di cui alla lettera b) hanno effetti diversi da quelli previsti al punto i), la Commissione adotta una o più delle misure di cui al paragrafo 1.
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