Art. 4
Condizioni alle quali è subordinata l'esenzione
In vigore dal 22 dic 1986
L'esenzione prevista dagli è subordinata alla condizione che l'accordo, la decisione e la pratica concertata non rechino, all'interno della Comunità, pregiudizio a determinati porti, utenti o vettori aplicando, per una stessa merce e nella zona contemplata dall'accordo, dalla decisione o dalla pratica concertata prezzi e condizioni di trasporto che differiscono in base al paese d'origine o di destinazione o secondo il porto di imbarco o di sbarco, a meno che tali prezzi e condizioni possano giustificarsi sul piano economico.
Qualsiasi accordo o decisione, oppure, qualora sia separabile, qualsiasi parte di tale accordo o decisione, non conforme al primo comma è nullo di pieno diritto in virtù dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni
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