Art. 3 · Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo

Art. 3

Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo

In vigore dal 22 dic 1986
Sono esonerati dal divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, alle condizioni previste dall' del presente regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto e, a seconda dei casi, uno o più dei seguenti obiettivi: a) il coordinamento degli orari delle navi o delle loro date di partenza o di scalo; b) la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali; c) il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali fra membri della conferenza; d) la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri; e) la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate.
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