Art. 15 · Collegamento con le autorità degli Stati membri

Art. 15

Collegamento con le autorità degli Stati membri

In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure. 2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti più importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure. 3. Un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una delle procedure di cui all' e prima di ogni decisione emessa in applicazione dell', paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, secondo comma. Del pari, il comitato consultivo deve essere sentito prima dell'adozione delle disposizioni di applicazione di cui all'. 4. Il comitato consultivo è composto di funzionari competenti nel settore dei trasporti marittimi e in materia di intese e di posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa due funzionari che lo rappresentano e che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro funzionario. 5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima sono allegati un'espozione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare. 6. Il comitato consultivo può dare il suo parere, anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.
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