Art. 12
Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 - procedura di opposizione
In vigore dal 22 dic 1986
1. Le imprese e associazioni di imprese che intendano avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a favore degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione.
2. Se essa giudica la domanda ricevibile, a decorrere dal momento in cui essa è in possesso di tutti gli elementi della pratica e a condizione che nessuna procedura sia stata iniziata in applicazione dell', nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, la Commissione pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale della domanda invitando tutti i terzi interessati e gli Stati membri a presentarle le loro osservazioni nel termine di trenta giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
3. Se, entro un termine di novanta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Se la Commissione constata, dopo la scadenza del termine di novanta giorni, ma prima della scadenza del termine di sei anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, essa adotta una decisione che dichiara applicabile il divieto di cui all'articolo 85, paragra-
fo 1. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o quando abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.
4. La Commissione può inviare la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, alle imprese che hanno presentato una domanda; essa deve inviarla se uno Stato membro la richiede entro quarantacinque giorni dalla trasmissione allo stesso Stato membro, ai sensi dell', paragrafo 2, della domanda di tali imprese. La domanda dello Stato membro dev'essere giustificata da considerazioni basate sulle regole di concorrenza del trattato.
La Commissione, se constata che le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 1 e 3, sono soddisfatte, adotta una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella
decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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