Art. 5
In vigore dal 22 dic 1986
1. Le clausole in materia di ripartizione dei carichi, contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi, sono vietate eccetto in circostanze eccezionali quando le società di
navigazione di linea della Comunità non avrebbero altrimen-
ti la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza e a destinazione del paese terzo interessato. In questo caso gli accordi possono essere ammessi conformemente alle disposizioni dell'.
2. Qualora paesi terzi tentassero di imporre clausole in materia di ripartizione dei carichi nel traffico di merci liquide o secche alla rinfusa, il Consiglio procede ad un'azione appropriata conformemente al regolamento (CEE) n. 4058/86 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4055:oj#art-5