Art. 1
In vigore dal 22 dic 1986
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti semilavorati di titanio delle sottovoci ex 81.04 K II, corrispondenti al codice Nimexe 81.04.59, 61 e 63, originari dei paesi terzi, è soggetta a vigilanza comunitaria a posteriori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.
2. Le comunicazioni degli Stati membri, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, comportano le seguenti indicazioni:
a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce Nimexe e del paese di origine, nonché del paese di provenienza;
b) il quantitativo;
c) il valore in dogana.
Storico versioni
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