Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di 3 anni a decorrere dal 1o gennaio 1987. 2. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo, di orientamento e di garanzia, settore orientamento, ammonta a 20 milioni ECU. 3. L'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.
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