Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
1. In sede di esecuzione degli aiuti a favore dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, del Libano, della Giordania e della Siria, la Commissione provvede all'applicazione della politica globale mediterranea e della politica di cooperazione allo sviluppo definite dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali in materia di cooperazione tecnica e finanziaria definiti in conformità degli accordi conclusi con detti paesi e dei protocolli. 2. In sede di esecuzione degli aiuti a favore di Malta e di Cipro, la Commissione provvede all'applicazione della politica globale mediterranea e della politica di cooperazione allo sviluppo definite dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali in materia di cooperazione tecnica e finanziaria definiti conformemente al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (11), al protocollo addizionale dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (12), nonché ai protocolli di cooperazione finanziaria e tecnica conclusi con detti paesi.
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