Art. 8
In vigore dal 22 dic 1986
1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta i progetti delle decisioni da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri viene applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione prende decisioni che sono di applicazione immediata. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato o se il comitato non esprime un parere, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. Il tal caso la Commissione rinvia di due mesi al massimo a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di due mesi.
Storico versioni
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