Art. 5
In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all' e secondo la procedura di cui all', tenendo inoltre conto degli orientamenti generali in materia di aiuti alimentari: - stabilisce l'elenco dei prodotti che possono essere mobilitati a titolo d'aiuto;
- fissa i quantitativi: globali per ciascun prodotto su base annuale o pluriennale;
- fissa le modalità per la mobilitazione dei prodotti;
- fissa la ripartizione espressa in termini di quantitativi e di costi tra i vari beneficiari dei prodotti atti ad essere mobilitati entro i limiti di bilancio relativi a ciascun prodotto;
- modifica per quanto è necessario le assegnazioni nel corso dell'esecuzione dei programmi.
Storico versioni
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