Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
I prodotti vengono di norma mobilitati sul mercato comunitario. Tuttavia, i prodotti forniti a titolo di aiuto possono essere acquistati nel paese beneficiario o in un altro paese in sviluppo, se possibile appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario, nei casi seguenti: - indisponibilità sul mercato comunitario; - urgenza a norma dell', secondo comma, a condizione che tali acquisti consentano un invio a destinazione più rapido; - o ancora quando si riscontrino le condizioni seguenti: a) le scorte o eccedenze dei prodotti necessari sono effettivamente disponibili, in un paese in sviluppo figurante, se possibile, tra i paesi determinati nell', paragrafo 1, quarto trattino, a un prezzo totale, comprensivo delle spese di trasporto, favorevole rispetto al costo di un prodotto analogo mobilitato sul mercato comunitario, e gli acquisti producono effetti benefici per il paese in sviluppo in cui sono effettuati; b) gli acquisti non rischiano di perturbare i mercati dei paesi fornitori, né di avere ripercussioni negative sull'approvvigionamento alimentare delle loro popolazioni; c) gli acquisti rientrano globalmente in un limite che non mette in questione il principio della mobilitazione sul mercato comunitario; d) gli acquisti in un paese in sviluppo si inseriscono nel modo più completo possibile nell'ambito dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità nei confronti di detto paese, in particolare per promuovere la sicurezza alimentare del medesimo. TITOLO II Procedure di esecuzione delle azioni di aiuto alimentare
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