Art. 2 · 1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1 hanno in particolare lo scopo di:

Art. 2

1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1 hanno in particolare lo scopo di:

In vigore dal 22 dic 1986
- promuovere la sicurezza alimentare dei paesi e regioni beneficiari, - migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni beneficiarie, - intervenire in situazioni d'emergenza, - contribuire ad un equilibrato sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari, - sostenere gli sforzi dei paesi beneficiari per il miglioramento della loro produzione alimentare. 2. L'aiuto alimentare comunitario deve essere quanto più possibile integrato alle politiche di sviluppo, particolarmente nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alle strategie alimentari dei paesi interessati. Ove questo aiuto sia venduto, il suo prezzo non deve essere tale da perturbare il mercato locale. 3. I prodotti forniti nell'ambito dell'aiuto alimentare devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari delle popolazioni beneficiarie e non devono avere incidenze negative sui paesi che ricevono l'aiuto. 4. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si basa anzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano questo aiuto, in funzione anche delle considerazioni economiche. A tal fine, senza escludere altre considerazioni pertinenti, vengono presi in considerazione i criteri seguenti: - i bisogni alimentari fondamentali; - il reddito pro capite e l'esistenza di strati della popolazione particolarmente svantaggiati; - la situazione della bilancia dei pagamenti; - l'impatto economico e sociale e il costo finanziario dell'azione proposta. 5. La concessione dell'aiuto alimentare è, all'occorrenza, subordinata all'attuazione di progetti di sviluppo annuali o pluriennali, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo e la precedenza è data a quelli che hanno lo scopo di favorire la produzione alimentare nei paesi beneficiari. Eventualmente, l'aiuto può concorrere direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. Se i prodotti forniti a titolo di aiuto dalla Comunità sono destinati alla vendita, questa complementarità dovrà essere assicurata utilizzando di comune accordo fondi di contropartita. Qualora l'aiuto alimentare integri un programma di sviluppo che si attua in vari anni, esso può assumere la forma di una fornitura pluriennale, associata al programma. 6. Nell'assegnare l'aiuto alimentare la precedenza è data alle esigenze di consumo immediato. Tuttavia, per migliorare la sicurezza alimentare dei paesi in sviluppo e per assicurare la copertura del loro fabbisogno, l'aiuto alimentare può essere concesso, in casi giustificati per la costituzione di scorte di riserva da parte dei beneficiari.
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