Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

In vigore dal 22 dic 1986
1) All'articolo 16, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei formulari che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dalla Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni formulario deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato da una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o da una sigla che ne permetta l'identificazione nonché, salvo che per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda del paese di rilascio del documento: B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Repubblica federale di Germania, EL per la Grecia, ESP per la Spagna, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, P per il Portogallo e UK per il Regno Unito. Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente ». 2) All'articolo 33, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. a) Salvo caso di forza maggiore, qualora le prove di cui all'articolo 30 non siano state fornite nei sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, la cauzione viene incamerata a norma del paragrafo 3. b) Tuttavia, se le prove vengono fornite nel periodo compreso tra la fine del sesto mese e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, una parte della cauzione incamerata è trattenuta e la parte rimanente è rimborsata. L'importo da trattenere relativamente ai quantitativi per i quali non sono state fornite le prove entro i termini previsti alla lettera a) è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se tali quantitativi non fossero stati importati o esportati; ove per un determinato prodotto esistano titoli che comportano percentuali diverse di cauzione, ai fini del calcolo dell'importo da trattenere ci si basa sulla percentuale più bassa applicabile per l'operazione di importazione o di esportazione. Se l'importo complessivo della cauzione che dovrebbe rimanere incamerata in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è pari o inferiore a 5 ECU, va rimborsato l'intero importo ».
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