Art. 1
Il regolamento n. 470/67/CEE è modificato come segue:
In vigore dal 22 dic 1986
1) All', paragrafo 2, il testo del primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - il tasso di umidità non supera il 15 %;
- la resa alla lavorazione non è inferiore alle rese di base di cui all'allegato II, di 14 punti ».
2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Quando la resa alla lavorazione del risone offerto all'intervento si scosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista dall'allegato II.B, le maggiorazioni e le detrazioni da applicare risultano dall'allegato II.A ».
3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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