Art. 2
In vigore dal 19 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
(5) GU n. L 316 del 27. 12. 1985, pag. 23.
Storico versioni
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