Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1986
1. A richiesta della Commissione, lo Stato membro che ha trasmesso un programma fornisce elementi supplementari di valutazione, nell'ambito dei dati di cui all'. 2. La Commissione esamina se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche e del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, nonché delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca e degli orientamenti di quest'ultima, i programmi soddisfino alle condizioni di cui all' e possano formare oggetto di interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa. 3. Al più tardi sei mesi dopo la transmissione di ciascun programma, la Commissione decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all'.
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