Art. 32
In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all', può decidere l'attuazione di misure specifiche nel settore della strutture della pesca allo scopo di :
-contribuire all'eliminazione di svantaggi strutturali che caratterizzano le attività di pesca in talune zone della Comunità ovvero -favorire la realizzazione di un progetto strutturale che integri il complesso dei problemi connessi all'attività di pesca in una regione determinata della Comunità ovvero -consentire la realizzazione di un'azione concertata atta a porre rimedio a difficoltà relative ad un aspetto specifico dell'attività di pesca.
2. Le misure specifiche devono essere attuate in armonia con le eventuali azioni di sviluppo simultaneamente intraprese in settori diversi da quello della pesca.
TITOLO XI Procedura d'esame dei progetti e obblighi dei beneficiari
Storico versioni
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