Art. 30
In vigore dal 18 dic 1986
1. Il contributo comunitario di cui all' consiste in sovvenzioni in conto capitale, concesse in uno o più versamenti.
2. Per ciascun progetto, il contributo comunitario di cui all' è pari al doppio della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato, senza peraltro poter eccedere il 50 % delle spese prese in considerazione per un contributo.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, che prevedano in particolare la natura delle spese prese in considerazione per un contributo, sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4028:oj#art-30