Art. 29

Art. 29

In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti di azioni intesi a promuovere il consumo dei prodotti della pesca provenienti da specie eccedentarie o scarsamente sfruttate. 2. Per poter beneficiare del contributo di cui al para- grafo 1, i progetti devono : a)essere proposti da organismi pubblici, semipubblici o privati rappresentativi del settore della pesca in uno o più Stati membri, e realizzati sotto il controllo diretto di detti organismi ; b)riguardare azioni collettive, non orientate in funzione di marche commerciali e che non facciano riferimento ad un paese o ad una regione di produzione. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4028:oj#art-29