Art. 27

Art. 27

In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti d'investimento materiale pubblici, semipubblici o privati relativi all'attrezzatura dei porti da pesca. 2. Per poter beneficiare del contributo di cui al para- grafo 1, i progetti devono : a)rientrare in un programma specifico ai sensi dell'arti- colo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dalla Commissione ; b)essere proposti da un'organizzazione di produttori ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3796/81(1), da un'associazione di tali organizzazioni o da un organismo all'uopo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato ; c)comportare, per il complesso del porto di cui trattasi, investimenti coordinati destinati a consentire un duraturo miglioramento delle condizioni di produzione e di prima vendita dei prodotti della pesca. 3. Le modalità di applicazione del presente artícolo, in particolare per quanto riguarda in tipi di investimento che possono beneficiare di un contributo, sono adottate dalla Commissione secondo la procedure di cui all'.
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