Art. 26

Art. 26

In vigore dal 18 dic 1986
1. Le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione di premi di fermo o di premi di arresto definitivo ai sensi dell' sono ammesse al beneficio di un rimborso da parte della Comunità. 2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi di arresto definitivo ai sensi dell' trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o febbraio di ogni anno, una distinta preventiva delle spese relative a tali premi, previste per l'anno in corso. 3. Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, la Commis- sione, previo esame della distinta di cui al paragrafo 2 e constatata la sussistenza delle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità, fissa l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio. La decisione della Commissione viene comunicata agli Stati membri. 4. L'ammissibilità delle spese risultanti dalla concessione di premi di arresto definitvo è limitata in conformità della tabella di cui all'allegato V. 5. La Comunità rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese ammissibili, nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3. 6. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO VIII Attrezzatura dei porti da pesca,
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