Art. 20

Art. 20

In vigore dal 18 dic 1986
1. Il contributo comunitario di cui all' consiste in un premio di cooperazione concesso alle persone fisiche o giuridiche della Comunità che partecipano all'associa- zione temporanea di imprese. 2. Il premio di cooperazione ammonta a 40 ECU per tonnellata di stazza lorda e per un periodo di tre mesi consecutivi. Il pagamento è subordinato al versamento di un premio identico da parte dello Stato membro interes- sato. 3. Il premio di cooperazione non è concesso per un periodo superiore a ventiquattro mesi consecutivi per progetto. 4. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
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