Art. 19

Art. 19

In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi ad associazioni temporanee di imprese riguardanti la cattura e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione delle specie interes- sate, nonché la fornitura di « know how » o il trasferimento di tecnologie, sempreché queste siano connesse alle suddette operazioni di pesca. 2. Per beneficiare del contributo comunitario, i progetti di cui al paragrafo 1 devono riguardare navi da pesca tecnicamente idonee alle operazioni di pesca previste, appartenenti a persone fisiche o giuridiche della Comunità, battenti bandiera di uno Stato membro, registrate o immatricolate in un porto situato nella Comunità. 3. Le navi di cui sopra devono battere bandiera di uno Stato membro durante l'intera durata dell'associazione temporanea di imprese.
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