Art. 12

Art. 12

In vigore dal 18 dic 1986
1. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, i tassi del contributo di cui all' e della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato III. I tassi del contributo comunitario di cui a detto allegato sono maggiorati di 5 punti per i progetti di maricoltura, mitilicoltura e conchilicoltura realizzati nel quadro di azioni di riconversione di pescatori, che prevedono la demolizione di navi da pesca in attività. 2. L'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, di cui al paragrafo 1, è limitato a 3 milioni di ECU per i progetti di acquicoltura che comportano la costruzione di un'unità di preingrasso e di ingrasso nonché la costruzione di una avannotteria e 1,8 milioni di ECU per gli altri progetti. 3. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO V Pesca sperimentale
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