Art. 11

Art. 11

In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti pubblici, semipubblici o privati relativi a : a)investimenti materiali per la costruzione, l'attrezzatura, l'ammodernamento o l'estensione di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei o molluschi ; b)azioni di protezione e di valorizzazione delle zone marittime costiere mediante l'installazione, entro l'isobata di 50 metri, di elementi fissi o mobili destinati a delimitare zone protette e a consentire la protezione o lo sviluppo delle risorse alieutiche. 2. Per poter beneficiare del contributo, i progetti di cui al paragrafo 1 devono : -rientrare in uno dei programmi di cui all', approvato dalla Commissione ; -riguardare investimenti di importo superiore a 50 000 ECU. 3. I progetti di cui al paragrafo 1, lettera a), devono inoltre : -avere fini esclusivamente commerciali ; -essere realizzati da persone fisiche o giuridiche che possiedono una sufficiente capacità professionale ; -offrire garanzie sufficienti quanto alla loro redditività a termine. 4. Gli Stati membri accertano che i progetti di conchilicoltura siano ubicati in località per le quali la qualità delle acque è salvaguardata in conformità delle disposizioni nazionali o comunitarie applicabili in materia. 5. I progetti di cui al paragrafo 1, lettera b), devono inoltre : -garantire che all'azione sia prestata assistenza scientifica per almeno tre anni, in particolare per quanto riguarda la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse alieutiche della zona marittima interessata ; -essere accompagnati dal divieto, per la durata di tre anni, di qualsiasi attività di pesca nella zona protetta, ivi compresa la pesca con attrezzi fissi o la raccolta diretta ; -essere realizzati da una organizzazione riconosciuta di produttori, da una cooperativa di produzione o da un organismo all'uopo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
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